Parte  normativa  quadriennio  1998-2001  e  parte  economica biennio
1998-1999

A  seguito  del  parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal
Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001
dell'area  della  dirigenza  medica  e veterinaria del S.S.N. nonche'
della  certificazione  della Corte dei Conti, in data 24 maggio 2000,
sull'attendibilita'  dei costi quantificati per il medesimo accordo e
sulla  loro  compatibilita'  con gli strumenti di programmazione e di
bilancio,  il  giorno  8  giugno  2000  alle  ore 9,30 ha avuto luogo
l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente - Prof. Carlo Dell'Aringa

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:


OO.SS. di categoria                    Confederazioni sindacali
ANAAO/ASSOMED                          COSMED
CIMO-ASMD
UMSPED
(AAROI - AIPAC - SNR)
CIVEMP (SIVEMP - SIMET)
FED. CISL MEDICI - COSIME              CISL
FESMED (ACOI,ANMCO,AOGOI,SUMI,
SEDI, FEMEPA, ANMDO)
ANPO
CGIL MEDICI                            CGIL
FED. UIL FNAM, FIALS -

Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP               UIL

Al  termine  della  riunione,  le  parti,  dopo  aver dato corso alla
correzione   degli   errori  materiali  di  seguito  elencati,  hanno
sottoscritto  l'allegato  Contratto  Collettivo  Nazionale  di Lavoro
relativo  alla  dirigenza  medica  e  veterinaria  del  S.S.N. per il
quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999.

Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999

Art.  28,  comma 4: il riferimento corretto e' all'art. 27, comma 7 e
non comma 6;

Art.  30,  comma  4:  il  riferimento esatto e' alla clausola "di cui
all'art.  38,  comma 5 secondo periodo e successivi" anziche' secondo
periodo;

Art.   37:  precisato  meglio  che  l'importo  e'  comprensivo  della
tredicesima mensilita';

Art. 38, comma 1, lett. a): il riferimento e' all'art. 36, comma 4;

Art. 38, comma 3: aggiungere dopo " 1996" "fatta salva l'applicazione
dell'art. 34"

Art. 39, comma 8 ultima riga: ai sensi degli artt. 28 e 29;

Art.  47, comma 3 sostituire artt. 30 e 44 con "di cui agli artt. 44,
commi 5 e 6 e 45";

Tabelle n. 3 e n. 4 stipendio medici a tempo definito L. 33.028.000 e
non  33.000.000  (cfr.  art.  3  CCNL  5.12.1996 II biennio economico
1996-1997).

Dichiarazione congiunta n. 4: il riferimento e' all'art. 25, comma 3,
anziche' u.c.

CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI  LAVORO  DELL'AREA RELATIVA ALLA
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

Parte  normativa  quadriennio  1998-2001  e  parte  economica biennio
1998-1999


                               ART. 1
                        Campo di applicazione

1.  Il  presente  contratto collettivo nazionale si applica a tutti i
dirigenti  medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni,
aziende  ed  enti  del  comparto di cui all'art. 2, comma 1 punto IV,
dell'Accordo  quadro  per  la  definizione  delle  autonome  aree  di
contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998.

2.   Ai   dirigenti   delle   Agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente  (A.R.P.A.),  si applica il contratto collettivo di cui
al  comma  1.  Sino  all'inquadramento definitivo dei dirigenti nelle
agenzie  stesse,  continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei
comparti  di  provenienza,  fatto salvo quanto previsto dall'art. 62,
comma 2.

3.  Per  i  dirigenti  con  rapporto di lavoro a tempo determinato le
particolari  modalita'  di applicazione degli istituti normativi sono
definite  dal CCNL del 5 agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche
del presente CCNL.

4.  Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il
termine  "Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente
indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri
e  veterinari.  Nella  citazione "dirigenti medici" sono compresi gli
odontoiatri.

5.  Nel  testo  del  presente  contratto,  i  riferimenti  ai decreti
legislativi  30  dicembre  1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni,  ivi  comprese  quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19
giugno  1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato,
integrato  o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31
marzo  1998,  n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs n. 502
del  1992"  e  "d.lgs  n.  29 del 1993". Il testo unificato del d.lgs
29/1993  e' stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
Tale  testo  e' stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre
1998, n. 387. Pertanto, la dizione "d.lgs n. 29 del 1993" e' riferita
al  nuovo  testo,  comprensivo  di  tutte  le  modificazioni.  L'atto
aziendale  di cui all'art. 3 bis del d.lgs 229/1999 e' riportato come
"atto aziendale".

6.  Il  riferimento  alle  aziende, amministrazioni, istituti ed enti
(ivi  comprese  le  IPAB  aventi  finalita'  sanitarie)  del Servizio
Sanitario  Nazionale  di  cui all'art. 6, commi 1 e 2 del CCNQ per la
definizione  dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno
1998 e' riportato nel testo del presente contratto come "aziende".

7.  Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni
aziendali"  si  fa  riferimento a quelle direttamente individuate nel
d.lgs.   502/1992  (Dipartimento,  Distretto,  Presidio  Ospedaliero)
ovvero  in  altri  provvedimenti normativi o regolamentari di livello
nazionale,  mentre  con  i  termini  "unita'  operativa",  "struttura
organizzativa"  o  "servizi"  si indicano genericamente articolazioni
interne   delle   Aziende,  cosi'  come  individuate  dai  rispettivi
ordinamenti,  e  dalle  leggi  regionali  di  organizzazione.  Per la
definizione  di  struttura semplice o complessa si fa rinvio all'art.
27.

8.  Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 e' comprensivo
di  tutte  le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari
data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonche' dei Contratti
Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  del  4 marzo, del 2 luglio e del 5
agosto  1997.  Per le norme dei citati contratti non disapplicate ne'
modificate  dal  presente, l'eventuale riferimento ai dirigenti di II
livello  va  inteso  come  "Dirigente  con  incarico  di direzione di
struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso con
riferimento agli incarichi di cui all'art. 27 lett. b), e) e d).